Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. 231/2001)
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”
Il presente “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” di Selecta S.p.A. è stato redatto, aggiornato e rivisto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 ed è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dalla Società con delibera del 10/12/2024 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell’Organismo di Vigilanza.
Il presente “Modello” costituisce il riferimento gestionale atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto Legislativo 231/01 citato, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.
È vietata la riproduzione e l’utilizzo anche parziale del presente documento se non espressamente autorizzato dai suoi autori.
Amministratori
Componenti del Consiglio di Amministrazione di Selecta S.p.A.
Attività a Rischio di Reato o Attività Sensibili
Indicano i processi, operazioni o atti ovvero insieme di operazioni e atti nello svolgimento dei quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone che svolgono la propria attività per la Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie.
Aree a rischio di reato
Funzioni, uffici e/o reparti nell’ambito delle quali possono astrattamente essere commessi i Reati Presupposto.
CCNL
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Selecta S.p.A.
Decreto o D. Lgs 231/01 o Decreto 231/01
Indica il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Collaboratori
Si intende qualunque soggetto che abbia in essere rapporti di collaborazione anche con poteri ma senza vincolo di subordinazione, di agenzia, di rappresentanza e/o altri rapporti professionali non a carattere subordinato.
Consulenti
Soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Selecta S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
Destinatari
Sono i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente Modello ai sensi del Decreto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Organi Societari, gli Amministratori, i Dipendenti, i Consulenti, gli agenti nonché coloro che operano su mandato della Società e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, anche di fatto, rapporti o relazioni negoziali o di collaborazione operando nell’interesse della Società medesima.
Dipendenti
Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Selecta S.p.A. ivi compresi i dirigenti.
Ente
Termine con cui D. Lgs. n. 231/2001 indica la persona giuridica responsabile ai sensi del Decreto stesso.
Fornitori
Fornitori di beni e servizi di Selecta S.p.A. che non rientrano nella definizione di Partner.
Incaricato di un pubblico servizio
Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
Linee Guida
Indica le “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al mese di giugno 2021.
Modello, Modello Organizzativo o MOGC
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui al presente documento. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati.
Organi Societari
Il Consiglio di Amministrazione di Selecta S.p.A., l’Assemblea sociale, nonché il Collegio Sindacale.
Organismo di Vigilanza o OdV
Indica l’Organismo di natura monocratica preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché previsto dall’art. 6 del D Lgs 231/01.
Partner
Controparte contrattuale (inclusi i clienti) con la quale Selecta S.p.A. ha instaurato un rapporto contrattualmente regolato, destinata a cooperare con Selecta S.p.A. nell’ambito delle Attività a Rischio.
Parte Generale
La parte del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell’Organismo di Vigilanza, nonché una descrizione dell’organizzazione e della struttura di Selecta S.p.A.
Parte Speciale o Parti Speciali
Le parti del Modello dedicate espressamente a ciascun Processo identificato come rilevante per l’attività di Selecta S.p.A., nelle quali vengono descritti le specificità dei Reati, le Aree ed Attività a rischio di reato, le principali caratteristiche del sistema di controllo e prevenzione agli stessi.
Personale
Tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori a progetto, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.
Pubblica Amministrazione o P.A.
Si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico.
Pubblico Ufficiale
Colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).
Reati Presupposto o Reati
Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01.
Società o Selecta
Selecta S.p.A., Sede Legale Via del Sapere, 1 Occhiobello (RO) C.F.: 00867840290 – REA RO – 1000600
Soggetti Apicali
I soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto, ovvero, i soggetti che rivestono, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione; il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale.
Soggetti sottoposti all’altrui direzione
Sono le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali come individuati nell’art. 5 , comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001.
TUS
Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Ambito di applicazione e natura della responsabilità degli enti
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (d’ora innanzi, per brevità, il “Decreto”) ha previsto per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità che società ed enti possano essere direttamente chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano in nome e per conto della Società.
La platea degli enti interessati è costituita sia da quelli dotati di soggettività giuridica (società di persone e di capitali) che da società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi dal novero degli enti interessati dalla norma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
L’art. 27 della Costituzione – che prevede il carattere personale della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena – escluderebbe la Società dai soggetti imputabili poiché persona non fisica e quindi non dotata della capacità di autodeterminazione necessaria per formare ed attuare una volontà criminosa caratterizzata almeno dalla colpa.
Il legislatore ha ovviato all’ostacolo introducendo la responsabilità amministrativa della Società, come autonoma da quella penale della persona fisica che ha agito nel nome e nell’interesse della Società stesso, individuando così una responsabilità dualistica basata sui seguenti concetti:
- la responsabilità per la Società in caso di fatto omissivo proprio;
- la responsabilità della Società per colpa nell’accezione di “colpa di organizzazione e/o di politica di impresa”;
- l’assenza di colpa se la Società si è dotata di un sistema organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione di reati.
La Società potrà quindi veder esclusa la propria responsabilità solo adottando un adeguato Modello, capace, attraverso un insieme di regole e procedure, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. La responsabilità di società ed enti si traduce nel loro assoggettamento a pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. Occorre tuttavia fare degli opportuni distingui:
- le pene previste si applicano solo in casi specifici e per fattispecie di reato ben definite;
- nessun ente potrà essere considerato responsabile per reati commessi da chi ha agito nell’interesse della Società prima dell’entrata in vigore del Decreto o nelle ipotesi di reato non espressamente previste dal legislatore;
- la responsabilità che grava sull’ente non è penale, ma amministrativa. Si tratta di una responsabilità extra-penale amministrativa e autonoma, quindi non solidale con l’autore del reato;
- la responsabilità della Società nasce dal collegamento agente/ente e dal vantaggio diretto derivante all’ente dal compimento del reato;
- la responsabilità della Società sussiste anche se non è possibile identificare l’autore: è sufficiente che l’atto provenga dalla Società e che sia stato posto in essere da soggetti dotati di poteri direttivi o da soggetti a loro sottoposti;
- la responsabilità della Società non sussiste se l’autore non è annoverato tra i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della stessa;
- per il pagamento della sanzione risponde solo la Società con il proprio patrimonio anche in caso di estinzione del reato per cause diverse dall’amnistia o di mancata identificazione dell’autore.
Fattispecie di reato e di illecito
La responsabilità della Società sorge solo per reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (cd. “Reati Presupposto”).
Si riportano di seguito le fattispecie di reato da cui può derivare la responsabilità amministrativa della Società (si rinvia all’Allegato D per il catalogo dei Reati Presupposto):
a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto);
b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
c) delitti di criminalità organizzata (art. 24‐ter del Decreto);
d) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 del Decreto);
e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
f) delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-1 del Decreto);
g) reati societari (art. 25-ter del Decreto);
h) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-1 del Decreto);
j) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
k) abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
l) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
m) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
n) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-1 del Decreto);
o) delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto);
p) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria ( 25-decies del Decreto);
q) reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
r) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
s) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
t) frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);
u) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
v) contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
w) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
x) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto);
Non va dimenticato, inoltre, che l’art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ha previsto la responsabilità dei soggetti collettivi per una serie di reati, qualora ne sia riconosciuta la natura transnazionale.
Infine, va ricordato che a partire dalla sua approvazione originaria, il Decreto ha subìto diverse integrazioni e modifiche ed è in continua evoluzione; conseguentemente i Reati Presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati o modificati in futuro.
Criteri di imputazione della responsabilità alla Società
Affinché sia ravvisabile una responsabilità amministrativa della Società per i Reati Presupposto, è necessario che si perfezionino due requisiti individuati dall’art. 5 del Decreto. È infatti necessario che:
i. il reato sia commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Società (cd. “requisito soggettivo”), ovvero da:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. “soggetti apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei sopra indicati soggetti apicali (cd. “soggetti sottoposti ad altrui direzione”).
Per soggetti apicali si intendono coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della Società. Si tratta, per Selecta, del legale rappresentante e Amministratore Delegato , dei Consiglieri di Amministrazione, dei responsabili di funzione, nonché di quei soggetti che esercitano “anche di fatto” atti di gestione. In tale ottica assume particolare importanza la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni per la quale si rimanda al Paragrafo 2.3 – “Il sistema di controllo interno e i processi organizzativi di Selecta”.
Per soggetti sottoposti ad altrui direzione si intendono invece i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale della Società, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali, quali, ad esempio, agenti, collaboratori ed i consulenti.
ii. il reato sia commesso, anche solo parzialmente, nell’interesse o a vantaggio della Società (c.d. “requisito oggettivo”).
L’interesse sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il vantaggio sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.
La Società non risponde, invece, se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.
Esimente della responsabilità
La sussistenza dei requisiti menzionati nel paragrafo precedente è condizione necessaria ma non sufficiente per affermare la responsabilità della Società. Il Decreto stabilisce, infatti, che la Società non è punibile se prima della commissione del reato:
- ha adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e di gestione” (d’ora innanzi, per brevità, il “Modello”), idoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposto della specie di quello che è stato realizzato;
- ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. “Organismo di Vigilanza”), il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;
- l’Organismo di Vigilanza è stato diligente nello svolgere i propri compiti di controllo sul Modello.
Il Modello opera quindi quale causa di non punibilità della Società in caso di commissione di un Reato Presupposto – in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra delineati – sia da parte di un soggetto apicale sia da parte di un soggetto subordinato, con le seguenti differenze:
- per i reati commessi da un soggetto apicale è la Società a dover dimostrare che il reato è stato commesso “eludendo fraudolentemente” il Modello. La Società deve quindi provare che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo ha violato intenzionalmente, aggirandolo;
- per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, la Società può essere sanzionata solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile “dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È opportuno precisare che la predisposizione dei modelli e l’istituzione dell’organo di controllo non sono obbligatorie, ma costituiscono una precauzione necessaria affinché la Società possa godere delle esimenti di responsabilità.
In ogni caso i modelli organizzativi stabiliti dal D. Lgs. 231/2001 costituiscono strumenti adatti non solo ad evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge a carico delle società, ma anche a migliorare le funzioni di organizzazione, amministrazione e controllo nell’ambito della governance societaria, nonché a rafforzare l’immagine di efficienza, trasparenza ed etica commerciale che la società stessa diffonde sul mercato.
Caratteristiche del Modello
La responsabilità della Società può essere ricondotta alla mancata adozione o al mancato rispetto di determinati standard organizzativi che siano stati adottati. Onere della Società cui ciò sia contestato dall’Autorità Giudiziaria, quindi, sarà di provare di avere adottato ed attuato il Modello, nel qual caso l’Autorità Giudiziaria dovrà provare l’inefficacia dello stesso.
La legge non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma individua alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti essenziali. Non viene quindi previsto un modello di organizzazione standard, atteso che nella realtà ciascuna struttura organizzativa presenta tratti distintivi autonomi, di conseguenza differenti saranno i modelli di organizzazione e di gestione che dovranno risultare adeguati in relazione alla natura, alla dimensione dell’organizzazione e al tipo di attività svolta, nonché idonei a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Quanto più si conoscono i processi decisionali, maggiori saranno le possibilità di predisporre modelli rispondenti alla ratio del Decreto e pertanto sarà fondamentale, in fase di progettazione, individuare:
- nell’organizzazione della Società, i Soggetti Apicali ed i Soggetti sottoposti alla direzione dei medesimi, nonché le attività a rischio reato e relativo grado di rischio;
- le azioni di miglioramento;
- le situazioni nelle quali tali soggetti potrebbero avere interesse ad aggirare fraudolentemente i modelli con lo scopo di commettere reati;
- le modalità attraverso cui si potrebbe realizzare l’elusione fraudolenta del Modello;
- l’individuazione e la predisposizione dei principi di comportamento generali e specifici e delle procedure aziendali tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative di svolgimento delle attività nelle aree a rischio di reato;
- l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la predisposizione di un idoneo sistema sanzionatorio disciplinare;
Il Modello opera infatti quale causa di non punibilità solo se risulta:
i) efficace, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi. Il Decreto prevede, sotto questo profilo, che il Modello debba avere i seguenti requisiti minimi:
- siano individuate le attività della Società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli e procedure diretti a rendere obiettivabili e tracciabili le modalità operative di svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, oltreché una procedura inerente l’obbligo di Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
ii) adottato preventivamente dall’organo dirigente della Società, che deve avere affidato il controllo sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e la verifica dell’adeguatezza, ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
iii) effettivamente attuato, ovvero il suo contenuto a) trovi effettiva applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno. Il Decreto prevede, sotto questo profilo, la necessità di una verifica e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società, sia qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto b) il Modello sia reso oggetto di un adeguato piano di formazione dalla Società e sia adeguatamente diffuso nei confronti di tutti i Destinatari.
Nel caso in cui, nonostante l’adozione di un modello dotato delle caratteristiche suddette, si verificasse l’aggiramento fraudolento del sistema e la commissione del reato, tali fatti saranno da considerarsi “eventi ragionevolmente imprevedibili” da parte della Società, con la conseguenza che la commissione dell’illecito non risulterà idonea a dimostrare ex post l’inadeguatezza del Modello posto in essere.
Il Decreto dispone, inoltre, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. Nel marzo 2002 Confindustria ha approvato le prime “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”, riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione e successivamente integrate con riferimento alle varie fattispecie di Reato Presupposto progressivamente inserite nel Decreto.
Elemento essenziale per un appropriato funzionamento del Modello è infine l’istituzione di un processo di comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza di informazioni utili a comprendere tempestivamente: l’effettivo funzionamento del Modello, l’entità e le caratteristiche di fatti/transazioni rilevanti in merito alle aree a rischio, l’insorgenza di eventuali elementi di rischio in merito ai processi sensibili.
Sanzioni
L’accertamento della responsabilità amministrativa della Società è strettamente connesso alla materia penale; pertanto, spetta al giudice penale accertare la responsabilità e infliggere le sanzioni. Nella maggior parte dei casi il procedimento per l’illecito amministrativo viene riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore materiale dello stesso e, in quanto compatibili, trovano applicazione le norme procedurali disciplinanti i reati da cui l’illecito amministrativo dipende.
L’art. 9, co. 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all’ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei Reati Presupposto, ovvero:
i) sanzione pecuniaria, che consiste in una somma di denaro quantificata in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità della Società, all’attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. In caso di condanna della Società la sanzione pecuniaria è sempre applicata e al relativo pagamento risponde solo la Società con il suo patrimonio;
ii) sanzioni interdittive, che prevedono un “obbligo di non fare” e sono:
- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive sono comminate, congiuntamente a quelle pecuniarie, solo se espressamente previste per quella fattispecie di Reato Presupposto dal Decreto ed hanno durata temporanea, da determinarsi da parte del giudice in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso;
iii) confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna, in quanto consegue automaticamente all’accertamento della responsabilità della Società, la quale consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente;
iv) pubblicazione della sentenza di condanna, quale sanzione accessoria alla sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese della Società, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.
Attività svolte, Gruppo di appartenenza
Con sede a Occhiobello (Rovigo), Selecta S.p.A. è un’azienda che ha ad oggetto: il commercio all’ingrosso e al minuto, in Italia e all’estero, l’importazione, l’esportazione e la lavorazione di prodotti alimentari di qualsiasi tipo e qualità, di animali vivi o morti destinati all’alimentazione umana, nonché di attrezzature e complementi per la ristorazione, per la lavorazione di prodotti alimentari, di attrezzature e impianti per allevamenti zootecnici, la gestione di ristoranti, alberghi, spacci alimentari e supermercati, l’attività di assunzione di rappresentanze attinenti all’oggetto sociale.
Occupa circa 85 dipendenti.
Corporate Governance
Selecta ha un capitale sociale di Euro 120.000,00 interamente versato suddiviso in 120 azioni ordinarie. La società Alba di Guido Bruzzo e C. S.A.P.A. detiene 80 azioni, mentre le restanti 40 sono detenute dalla società Sonafi, con sede in Francia.
La Società ha optato per un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale come previsto dagli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile e, pertanto, sono stati nominati un Consiglio di Amministrazione e la Società di Revisione alla quale è stato affidato il controllo legale dei conti ai sensi dell’art 2409 ter del Codice Civile. L’assemblea dei Soci è regolata dalle norme previste dal Codice Civile integrato da quanto disposto dallo Statuto Sociale.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e regolamentato dall’articolo 15 dello Statuto Sociale. Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ivi compresa la facoltà di nominare direttori e procuratori stabilendone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione come da Statuto Sociale.
Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e due supplenti ed è regolato da norme di legge.
Secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, il controllo legale dei conti è stato affidato ad una Società di revisione iscritta al registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero della Giustizia. La nomina della Società di revisione è affidata all’Assemblea dei Soci su proposta del Collegio Sindacale.
Sintesi della composizione societaria

Il sistema di controllo interno e i processi organizzativi di Selecta
Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
Con riferimento all’attività di core business e segnatamente:
- processi di selezione e consulenza specializzata dei e sui prodotti;
- il controllo sulla qualità dei prodotti medesimi;
- lavorazioni personalizzate dei prodotti anche per il canale della ristorazione.
Selecta ha attenuto la certificazione volontaria UNI EN ISO 22000:2018 a garanzia della sicurezza dei prodotti distribuiti. La certificazione è un impegno quotidiano verso clienti e consumatori. La presenza di un ufficio qualità e sicurezza alimentare interno all’azienda, la collaborazione con un servizio veterinario esterno e la condivisione di piani di analisi con i fornitori garantiscono la tracciabilità dei prodotti e la garanzia di una filiera sicura. Tutto il personale che viene a contatto con i prodotti alimentari ha una formazione specifica e continua.
Di seguito viene riportata una breve descrizione delle attività degli uffici centrali, raggruppati per direzione/funzione di riferimento:
- Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato : assicurano il raggiungimento degli obiettivi di business pianificati. Ad essa rispondono le direzioni come sotto elencate:
- Responsabile di Produzione: dirige e gestisce l’intera catena produttiva con i rispettivi riporti, a cominciare dalla manutenzione e sorveglianza, dalla preparazione degli ordini, dalla gestione dei laboratori, dalla gestione del magazzino e del U.R.M., assicurando efficienza e puntualità di consegna anche attraverso il coordinamento di tutti i reparti di produzione, della pianificazione interna, della fino ad arrivare all’imballo e spedizione delle merci.
- Responsabile Ufficio Acquisti: dirige l’intero processo di approvvigionamento.
- Responsabile Ufficio Logistica e spedizioni: gestisce l’intero processo inerente alle spedizioni import ed export.
- Responsabile qualità e sicurezza alimentare: garantisce i processi qualità dei prodotti.
- Direzione Commerciale: garantisce il processo vendite e garantisce i corretti rapporti con i clienti.
- Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo e Gestione: garantisce la corretta gestione ed il coordinamento complessivo di tutte le attività finanziarie, amministrative, previdenziali, fiscali, tributarie, civilistiche, contabili e di bilancio della Società, con particolare riferimento alla predisposizione del bilancio ed al rispetto di ogni adempimento fiscale e tributario in genere
Selecta S.p.A., godendo di un’eccellente reputazione sul mercato a cui fa riferimento, si interfaccia con numerosi interlocutori.
In tale contesto globale, il successo della Società e la recente evoluzione societaria ed organizzativa si basano anche sull’eccellenza negli affari, nella coerenza con standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente. È forte il convincimento della Società, dei suoi Amministratori che l’osservanza delle leggi e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d’impresa.
Ciò premesso, la Società – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello previsto dal Decreto.
Sebbene l’adozione del presente Modello costituisca una “facoltà” e non un obbligo, la Società ha deciso di procedere con la sua attuazione, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un’opportunità per migliorare la sua Corporate Governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione “attiva” dei reati.
La Società, si impegna a dare un’adeguata diffusione del Modello, garantendone l’accesso a tutti i soggetti interessati dall’applicazione della normativa di cui al Decreto, nonché ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello stesso.
Il Modello, una volta adottato tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, verrà tempestivamente modificato o integrato, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza o su suggerimento dei responsabili delle funzioni aziendali, quando:
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo di riferimento, nell’organizzazione o nell’attività della Società;
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati Presupposto.
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” – in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, co. 1, lettera a), del Decreto – la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, è demandato a tale organo il compito di stabilire se integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, in rapporto con l’attività aziendale e le relative modalità, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto.
Predisposizione del Modello
La redazione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi specifici connessi ai reati presupposto ex D. Lgs. 231/01, in linea con le disposizioni del Decreto e delle Linee Guida:
- identificazione delle attività/processi sensibili (as is analysis) – attraverso l’esame della documentazione aziendale (organigramma, deleghe di poteri e procure formalizzate, attività svolte, sistema di governance, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste e colloqui con soggetti preposti ai vari settori dell’attività aziendale sono stati individuati i processi e le attività soggetti al rischio di possibili commissioni dei Reati indicati dal Decreto. Contestualmente è stato analizzando lo status quo del sistema di controllo interno della Società per verificarne l’identità a prevenire i Reati Presupposto rilevanti nelle aree a rischio;
- identificazione delle azioni di miglioramento (gap analysis): sulla base della situazione esistente come sopra accertata, sono state individuate e successivamente implementate le azioni necessarie per il miglioramento del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la predisposizione del Modello;
- definizione e formalizzazione del Modello: sulla base dei risultati delle fasi di analisi, si è provveduto alla definizione e formalizzazione degli elementi del Modello, tra cui:
- l’individuazione e la predisposizione dei principi di comportamento generali e specifici e delle procedure aziendali tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative di svolgimento delle attività nelle aree a rischio di reato nonché l’istituzione di un processo di comunicazione in termini di obbligo verso l’Organismo di Vigilanza di informazioni utili circa l’entità e le caratteristiche di fatti/transazioni rilevanti in merito alle aree a rischio e/o l’insorgenza di eventuali elementi di rischio in merito ai processi sensibili;
- l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- nonché alla predisposizione di un idoneo sistema sanzionatorio disciplinare.
Alla Società spetterà dar corso ad un adeguato piano di formazione al proprio interno e di diffusione del Modello, nei confronti di tutti i Destinatari dello stesso.
Con riferimento alla fase di identificazione e mappatura delle aree ed attività a rischio reato tale fase è consistita nell’identificazione delle aree funzionali della Società nelle quali vi fosse il potenziale “rischio” di commissione di reati ai sensi del Decreto (c.d. “Aree a Rischio Reato” o semplicemente “Aree di Rischio”). In tale contesto, in ognuna di tali “aree” sono state individuate le specifiche “Attività a Rischio Reato” e per ciascuna di queste ultime sono state identificate le possibili modalità di compimento dei reati. Tra le Attività a Rischio Reato sono state identificate sia le attività direttamente a rischio di commissione di reati, sia quelle “strumentali”, intendendosi per tali, le attività che – pur non essendo direttamente rilevanti ai sensi del Decreto – potrebbero, in linea di principio, configurarsi come condizioni, occasioni o mezzi per la commissione dei reati.
Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati è stato condotto secondo un approccio risk based, ovvero tenendo in considerazione il rischio inerente o potenziale di commissione dei Reati (i.e. il rischio assunto quando la Società non si è ancora attivata per modificare la probabilità e l’impatto di un evento). La misura del livello di “rischio inerente” è stata eseguita in considerazione sia della probabilità di commissione del Reato che dell’impatto di tale evento, determinati tenendo conto di fattori quali la tipologia e l’entità delle sanzioni (pecuniarie o interdittive) comminabili alla Società.
Si è, quindi, proceduto a classificare il “rischio inerente”, con riferimento alle Attività a Rischio Reato, secondo la seguente scala di gravità e rilevanza:
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Una volta definito il “rischio inerente” (e la sua rilevanza) nell’ambito delle Attività Sensibili, si è provveduto a valutare l’attuale Sistema di Controllo Interno della Società al fine di stabilire il suo livello di “adeguatezza” allo scopo di ricondurre il rischio ad un “livello accettabile”.
La soglia concettuale di “accettabilità” del rischio, nei reati dolosi, non può essere espressa facendo riferimento al mero rapporto tra costi e benefici secondo quanto insegnato dalla dottrina aziendalistica (per cui un rischio può definirsi accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere). Ed infatti, come evidenziano le Linee Guida, la logica economica, nel sistema di prevenzione dei Reati tracciato dal Decreto 231/01, non può essere l’unica definizione di un livello di rischio accettabile. La soglia di accettabilità del rischio, piuttosto, dovrà essere rappresentata dall’esistenza di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, precisando che la frode non richiede necessariamente artifici e raggiri, ma può consistere anche nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, ovvero in un aggiramento delle misure di sicurezza dal medesimo previste. Con riferimento ai reati colposi, ed in particolare ai reati commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di affidabilità deve essere definita in maniera ancora più rigorosa, dal momento che, anche in considerazione della rilevanza dei beni tutelati, i rischi lavorativi per la salute e sicurezza dei lavoratori devono essere integralmente eliminati o comunque ridotti al minimo secondo quanto possibile attraverso l’adozione delle misure di prevenzione disponibili in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
La valutazione dei presidi di controllo e monitoraggio del Sistema di Controllo Interno della Società si è basata sulla verifica circa la sussistenza dei seguenti criteri e requisiti (così come indicato dalle stesse Linee Guida):
- esistenza e formalizzazione di procedure aziendali scritte e manuali;
- definizione di ruoli e responsabilità nella gestione dei processi aziendali;
- rispetto del principio «segregation of duties»;
- tracciabilità dei processi aziendali;
- comunicazione e formazione ed effettiva conoscenza delle procedure aziendali.
A fronte di tale attività di verifica – attività effettuata anche sulla base della documentazione raccolta e delle evidenze ottenute nel corso dei colloqui con il management ed il personale della Società – il Sistema di Controllo della Società è stato considerato (nell’ambito delle singole Attività a Rischio di Reato):
- “Adeguato”, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società sia complessivamente idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile (necessitando eventualmente solo di qualche integrazione di carattere secondario);
- “Migliorabile/da aggiornare”, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società non sia del tutto idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile e sia, pertanto, necessario procedere a delle integrazioni/modifiche ai processi esistenti;
- “Inadeguato/ Inesistente”, laddove si è ritenuto che il sistema di controlli preventivi adottato dalla Società non sia idoneo a ridurre il rischio ad un livello accettabile e, pertanto, sia necessario che la Società adotti controlli e procedure nuove e/o diverse da quelle in essere con un’azione immediata.
La valutazione di adeguatezza del sistema dei controlli interni ha, quindi, consentito di determinare – sempre con riguardo a ciascuna Attività Sensibile considerata – il “rischio residuo”, determinato in ragione del livello di “rischio inerente” e dell’efficacia/adeguatezza del sistema di controlli adottato dalla Società, sulla base della seguente scala di gravità e rilevanza:
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A seguito della mappatura delle Aree di Rischio e delle Attività a Rischio Reato e, in generale, del risk assessment, è stata, quindi, condivisa dal management una relazione – conservata agli atti della Società – ove è stata data evidenza delle diverse fasi nelle quali si è articolato il risk assessment, ossia:
- la verifica, all’interno delle Aree di Rischio e con riferimento alle specifiche Attività a Rischio Reato, dei sistemi di controllo preventivo (i.e. procedure formalizzate, prassi operative, sistemi di segregazione, sistemi di gestione delle risorse finanziarie, etc.) eventualmente esistenti all’interno dell’azienda e nella valutazione della loro idoneità a garantire che i rischi di commissione dei reati siano ricondotti ad un “livello accettabile” (“as is analysis”);
- l’identificazione, all’interno del sistema di controllo esistenti, di eventuali carenze o criticità e delle conseguenti azioni correttive necessarie al miglioramento di tale sistema (“gap analysis”).
Le attività di mappatura delle Aree a Rischio Reato e delle Attività Sensibili, ed in generale di risk assessment, hanno permesso di stabilire che Selecta dispone di un Sistema Controllo Interno generalmente caratterizzato da:
i) procedure formalizzate volte a:
- garantire che l’esercizio delle attività aziendali avvenga nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in ottica generale di tutela dell’integrità del patrimonio aziendale;
- definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- garantire, ove necessario, la “standardizzazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
ii) segregazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
iii) adozione di strumenti atti ad assicurare la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
iv) implementazione di attività di informazione e formazione dei lavoratori in merito alle procedure formalizzate esistenti, anche in occasione di modifiche/integrazioni delle stesse, al fine di assicurarne l’adeguata conoscibilità e concreta attuazione
v) istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a rischio di reato;
vi) esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione delle informazioni dall’accesso fisico o logico ai dati e agli strumenti del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimento ai sistemi gestionali e contabili.
Struttura del Modello
Il presente Modello si compone della presente “Parte generale” che comprende una breve disamina delle componenti essenziali del Modello, tra cui l’individuazione delle categorie di reato rilevanti per la Società, l’individuazione dei destinatari del Modello, le caratteristiche principali, le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio posto a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, nonché il sistema di formazione e comunicazione del Modello, e una “Parte speciale”, divisa in diverse sezioni con riferimento alle diverse Attività a Rischio–Reato presupposto ritenute rilevanti per la Società e corredata dai protocolli di controllo che insistono sui rischi-reato ivi identificati
In considerazione del contesto socioeconomico in cui opera la Società, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, sono emerse le seguenti categorie di Reati presupposto che potenzialmente potrebbero comportare profili di eventuale responsabilità della Società:
A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
B) Reati informatici (art. 24 bis del Decreto);
C) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 1 del Decreto);
D) Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
E) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
F) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del Decreto);
G) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
H) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto);
I) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
L) Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
M) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
N) Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto);
O) Reati transnazionali (art. 10 della Legge 146/2006).
Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati presupposto previste dal Decreto si è ritenuto che, alla luce dell’attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della Società. La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso, in rapporto alle attività aziendali.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente documento lo “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” (Allegato E al verbale del CdA del 10/12/2024), nonché il complesso organico di principi, norme e regole (contenuti e disciplinati nelle procedure, nei documenti correlati al sistema organizzativo, nel sistema dei poteri, ecc.) – parte integrante del più ampio sistema dei controlli interni – finalizzato alla prevenzione dei reati ex Decreto Legislativo n. 231/01 per la Società.
Finalità del Modello
Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio nell’attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:
- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione;
- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell’interesse della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge – in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- censurare ogni forma di comportamento illecito in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società, attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato dei Destinatari del Modello rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali;
- garantire alla Società, grazie a un’azione di controllo delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.
Il Modello si propone, altresì, di:
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell’attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e conseguentemente evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le aree di attività a rischio afferenti l’attività della Società, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l’Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull’effettiva attuazione e sul costante funzionamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente tutte le operazioni della Società nell’ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- assicurare l’effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nonché delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell’attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all’interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l’attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell’ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell’ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
Sono Destinatari del Modello della Società:
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di amministrazione, direzione, gestione o controllo nella Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- i dipendenti della Società;
- coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato o temporaneo o interinale (collaboratori a progetto, agenti, rappresentanti, ecc.);
- coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (consulenti, periti, ecc);
- i fornitori di beni, i fornitori di servizi, anche in outsourcing, e terze parti che operano con la Società nell’ambito delle aree di attività cosiddette “sensibili”.
Il Modello è attuato e mantenuto efficace dalla Società nei confronti dei Destinatari ed essa provvede altresì a dotare i contratti che regolano i rapporti con soggetti terzi (fornitori e consulenti), di apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società e dei principi del Decreto, nonché, qualora necessario, l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza della Società. Tali clausole devono altresì prevedere la possibilità per la Società di risolvere detti rapporti contrattuali in caso di violazioni da parte dei terzi degli obblighi sopra indicati.
Nomina e durata in carica
Al fine di dare concreta attuazione al Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del medesimo nonché di curare il suo aggiornamento deve essere affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione di Selecta provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza (Odv) monocratico. Tale Organismo rimarrà in carica per un periodo di tre anni. L’Odv potrà essere rieletto, è revocabile solo per giusta causa e decade per il venir meno dei requisiti di indipendenza di seguito meglio contemplati.
Compiti dell’OdV
Il ruolo e le attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza e le caratteristiche attese del suo funzionamento, trovano una limitata trattazione nel disposto normativo di riferimento. Il D. Lgs. 231/2001 sancisce infatti, ai fini della valutazione di adeguatezza del Modello, la necessità che “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza” dello stesso, nonché di curarne il relativo aggiornamento, sia stato affidato ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” nei cui confronti siano previsti “obblighi di informazione”, e che non vi sia stata, da parte dell’OdV, “omessa o insufficiente vigilanza”; la norma non prevede però ulteriori disposizioni in merito alle modalità attese di svolgimento di tali attività . A questo riguardo, i codici di comportamento (“Linee Guida”) delle associazioni di categoria hanno nel tempo contribuito a declinare i compiti dell’Organismo e conseguentemente ad inquadrare gli obiettivi delle attività di vigilanza, che possono essere così sintetizzati:
a) vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra il Modello istituito e i comportamenti concreti;
b) esame dell’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti ed in particolare la commissione dei Reati Presupposto;
c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
d) cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti e segnalazioni di opportunità di adeguamento del Modello (nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario o opportuno effettuare correzioni), nonché attraverso successive verifiche dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte (follow-up).
I momenti rilevanti delle attività di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza possono essere così sintetizzati:
- approfondimenti e verifiche conseguenti all’atto dell’accettazione dell’incarico e all’insediamento, e pianificazione delle attività di vigilanza;
- svolgimento (e documentazione) delle attività di verifica, programmate ex ante, su flussi informativi, sulle aree di attività a rischio e sulle componenti del Modello restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del personale operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo (“controllo di linea”);
- svolgimento (e documentazione) di verifiche non programmabili, essenzialmente correlate alla gestione di segnalazioni in merito al mancato funzionamento del Modello e/o alla commissione di illeciti;
- ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’eventuale segnalazione di necessità di aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- raccolta, valutazione e conservazione delle informazioni inerenti l’attuazione del Modello, nonché aggiornamento della lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV o devono essere tenute a sua disposizione;
- segnalazione agli organi competenti circa l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, valutazione dell’adeguatezza dei programmi di formazione e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Destinatari finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- relazione periodica agli Organi Sociali in merito all’effettività e adeguatezza del Modello.
Composizione
Il Decreto non include alcuna disposizione specifica in merito alla composizione dell’Organismo, limitandosi a fornire una sintetica definizione dello stesso, inteso come “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. Ai sensi del comma 4 bis dell’art. 6, D. Lgs. 231/01[1], nelle società di capitali le funzioni dell’organismo di vigilanza possono essere svolte anche dal collegio sindacale. Il Legislatore rimette ogni decisione in ordine alla composizione dell’Organismo di Vigilanza ai singoli enti (i.e. società) che intendono adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, scelta che deve risultare adeguata alla specifica realtà aziendale. La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell’Organismo di Vigilanza, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell’ente, delle relative regole di Corporate Governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le soluzioni ipotizzate dalle associazioni di categoria e dai propri consulenti, al fine di individuare e raffrontare i diversi punti di forza con le eventuali criticità delle diverse soluzioni prospettate ed ha optato per la nomina di un Organismo di vigilanza di natura monocratica.
Il requisito della professionalità
Il rispetto di tale requisito deve essere garantito dall’esperienza personale dei singoli componenti dell’Organismo, i quali devono essere dotati di competenze tecniche e specialistiche che garantiscano il puntuale e corretto espletamento delle funzioni demandate per legge all’Organismo. In particolare, le competenze cui si fa riferimento sono così individuabili:
- competenze legali penalistiche: padronanza della interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell’analisi delle fattispecie di reato individuabili nell’ambito dell’operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze nella organizzazione: specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e analisi delle procedure; conoscenza dei principi generali della legislazione in materia di compliance e dei controlli correlati;
- competenze in materia di analisi e controllo: esperienza in materia di sistemi di controlli interno maturati in ambito aziendale;
- competenze in ordine al controllo di flussi finanziari.
Il requisito della indipendenza
Se costituito da un solo membro, il requisito dell’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza sussiste qualora, tra il soggetto e la Società, non vi siano in corso incarichi di collaborazione o consulenza. Se costituito in forma collegiale il requisito dell’indipendenza è garantito qualora l’Organismo di Vigilanza sia composto con prevalenza di soggetti esterni che non svolgano funzioni operative in ragione di vincoli di rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società né intrattengano significativi rapporti di affari con essa e/o con le sue controllanti e/o controllate né con i suoi amministratori esecutivi, né infine abbiano partecipazioni di rilievo dirette e/o indirette che consentano il controllo dei diritti di voto sulla Società stessa. Il membro interno non può essere un amministratore di Selecta e, limitatamente allo svolgimento delle funzioni di componente dell’Organismo di Vigilanza, è affrancato dalle ordinarie linee di dipendenza gerarchica.
Effettività e continuità dell’azione
Tale requisito è necessario per garantire all’Organismo la piena conoscenza delle attività aziendali, dei processi operativi in atto e dei cambiamenti che possono intervenire nel corso della vita aziendale. Con riferimento a tale requisito, l’OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Selecta. L’Organismo deve riunirsi per l’espletamento delle attività di verifica, almeno quattro volte durante ogni esercizio annuale.
Linee di riporto
L’Organismo di Vigilanza sarà posto in posizione referente all’Amministratore Delegato. L’Organismo di Vigilanza indirizzerà al Consiglio di Amministrazione, salvo specifiche necessità, almeno una relazione annuale sul Modello di Organizzazione e di Gestione, contenente:
- le proprie osservazioni sulla effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie;
- l’eventuale raccomandazione di provvedere all’aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche legislative intervenute ovvero nell’assetto societario e organizzativo;
- una sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da porre in essere.
L’Organismo di Vigilanza potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di essere sentito ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza
L’art. 6 dispone che il Modello adottato preveda obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Tali obblighi, posti in capo alle funzioni aziendali a rischio di reato, saranno attuati quale strumento per agevolarne l’attività di vigilanza e riguarderanno le anomalie riscontrate nell’ambito della propria funzione. L’inadempimento dell’obbligo di informazione deve essere considerato come specifico illecito disciplinare.
Autonomia finanziaria
Al fine di garantire all’Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia finanziaria, il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale di spesa sulla base della semplice richiesta dell’Organismo di Vigilanza. Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l’espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessario, l’acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l’Organismo richiede, di volta in volta, per iscritto l’autorizzazione di spesa al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell’Organismo di Vigilanza, i mezzi finanziari necessari ad espletare al meglio la propria funzione.
Statuto dell’Organismo di Vigilanza
Il Consiglio di Amministrazione istituisce e fissa i principi di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza attraverso apposito Statuto (Allegato E).
L’Organismo di Vigilanza potrà dotarsi di un regolamento di funzionamento che disciplini la sua attività, purché tale regolamento non si ponga in contrasto con il Modello.
Flussi informativi e Whistleblowing
Allo scopo di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello adottato dalla Società, tutti i Destinatari sono tenuti a portare a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza ogni informazione e segnalazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l’attuazione del Modello e di tutti i principi di condotta e procedure ivi richiamati.
L’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio della sua funzione di organo di verifica e controllo, ha infatti sempre la facoltà di richiedere ai Destinatari dati ed informazioni relativi all’attività aziendale, all’applicazione ed al rispetto delle regole di condotta e procedure aziendali così come contemplate nel Modello e verificare ogni documento all’uopo necessario sia su base campionaria che in modo sistematico. I Destinatari saranno tenuti a collaborare con l’Organismo di Vigilanza e fornire a detto organismo ogni dato ed informazione che esso richieda loro.
I Destinatari che non adempiano correttamente all’obbligo di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza nei termini e nei modi qui delineati possono essere soggetti all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Anche l’Organo societario informa l’Organismo di Vigilanza in relazione a delibere che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello, quali ad esempio, modifiche nella struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, modifiche nei sistemi di incentivazione, ecc; così come gli organi di controllo danno informativa periodica sullo stato dei sistemi di controllo interno, alla cui vigilanza sono deputati, e che sono alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché il revisore della relazione che deve rilasciare ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 39/2011, in tema di eventuali carenze significative rilevate in relazione ai sistemi di controllo interno medesimi.
A. Flussi informativi dai Responsabili di Funzione
Fermo quanto sopra, in merito ai poteri di indagine e verifica dell’Organismo di Vigilanza, i Responsabili di Funzione, nell’ambito dell’area di loro competenza, sono tenuti ad inviare all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, i dati e le informazioni relativi all’attività aziendale che essi presiedono in modo da consentire di monitorare l’evoluzione dell’attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presìdi di controllo, evidenziando:
- per quanto concerne le criticità, gli eventi (individuati anche in base a soglie qualiquantitative) maggiormente significativi in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
- per quanto afferisce ai profili di disegno, le possibili problematicità sorte con riferimento all’applicazione dei protocolli di prevenzione previsti dal Modello.
Segnalazioni da parte dei Destinatari
I Destinatari informano tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello (e del Codice di Comportamento che ne costituisce riferimento essenziale), dei suoi principi generali, delle regole di condotta e delle procedure ivi richiamate, di cui dovessero venir a conoscenza nello svolgimento della loro attività lavorativa e/o di collaborazione con la Società. In particolare, nell’ambito della loro attività (come sopra individuata), i Destinatari sono tenuti, tra l’altro, a trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le segnalazioni concernenti:
- criticità, anomalie o atipicità che emergono dall’attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- eventuali illegittime richieste o offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro.
B. Flussi informativi in materia di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’Organismo di Vigilanza deve essere trasmessa copia della reportistica periodica in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro (tra cui i verbali delle riunioni periodiche del Datore di Lavoro, RSPP, Medico e RSL ai sensi dell’art. 35 TUS ed i verbali di riesame dell’”Alta Direzione”).
In caso di segnalazione riguardante una violazione in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’OdV provvederà tempestivamente, sempre che non vi abbia già provveduto l’autore della segnalazione, ad informare il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale in merito a quanto rilevato dall’autore della segnalazione.
Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’OdV ha poteri ispettivi e di controllo che gli permettono di accedere liberamente, senza limitazioni, presso tutti i settori di attività aziendali al fine di richiedere ed acquisire, da tutto il personale dipendente e dirigente, informazioni, documentazione e dati funzionali all’espletamento dell’incarico. L’OdV può richiedere, inoltre, informazioni rilevanti a collaboratori esterni e prendere visione nonché estrarre copia dei libri sociali, dei principali contratti e delle procure in materia di deleghe di potere.
Tali dati e informazioni sono trattati nel rispetto di quanto stabilito in materia di privacy.
C. Flussi informativi sull’operatività aziendale.
Più in generale rispetto ai flussi informativi specifici suindicati, l’OdV deve essere costantemente informato di quanto avviene in azienda in ordine alla gestione e alla operatività, ove ciò possa determinare modifiche alle valutazioni espresse in merito al funzionamento del modello organizzativo. Esso è tenuto a relazionarsi periodicamente con l’organo amministrativo nei confronti del quale instaura un rapporto di collaborazione e cooperazione.
L’OdV deve essere in grado di acquisire le informazioni riguardanti principalmente:
- il background aziendale (ossia tutte le circostanze preesistenti all’istituzione dell’Organismo);
- le anomalie riscontrate nell’esercizio dell’attività d’impresa che facciano ragionevolmente ipotizzare una violazione degli obblighi contenuti nel Modello;
- l’insorgere di nuovi rischi nelle aree di competenza dei vari responsabili;
- la partecipazione o l’aggiudicazione di eventuali gare d’appalto, ovvero la richiesta o l’ottenimento di erogazioni o finanziamenti pubblici;
- ogni accertamento o verifica dell’autorità pubblica;
- la conclusione di operazioni commerciali o finanziarie rilevanti per consistenza economica, modalità di esecuzione, grado di rischio, coinvolgimento di parti correlate, ecc.
A tal fine, all’interno del Modello sono previsti, in base all’art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto, specifici obblighi informativi in capo a tutti i Destinatari delle indicazioni in esso contenute. Nella prassi, relativamente agli obblighi di riferire o alla facoltà di consultazione dell’OdV, viene previsto che:
- i soggetti apicali e i responsabili di direzione e di funzione possano interloquire direttamente con l’OdV;
- il personale dipendente non responsabile di funzione e i collaboratori possano interloquire con l’OdV per il tramite del proprio superiore o direttamente, qualora lo richiedano particolari esigenze o giustificati motivi.
L’efficacia dell’attività svolta dall’OdV trova fondamentale supporto in un sistema tempestivo, corretto e completo di segnalazioni ed informazione provenienti dai Destinatari del Modello, che dovranno pertanto garantire la massima cooperazione.
Le segnalazioni di eventuali anomalie e violazioni del Modello, così come di condotte illecite che comprendano non solo l’intera gamma dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001, bensì anche di comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali, sono meritevoli di tutela e devono essere inviate direttamente all’OdV presso il seguente indirizzo di posta elettronica: es. odv@selectaspa.com, ovvero per posta ordinaria presso Selecta S.p.A., Via del Sapere 1, 45030 Occhiobello (RO) “alla C.A. dell’OdV di Selecta S.p.A.”.
La raccolta delle informazioni da parte dell’OdV avviene secondo le seguenti modalità:
- Violazione Codice etico
- Violazione Modello 231
Fermo restando quanto verrà indicato successivamente in ambito Whistleblowing, verranno esaminate, purché sufficientemente precise e circostanziate, anche le segnalazioni indirizzate o, comunque, portate a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza.
La casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza è accessibile solamente da parte dell’Odv medesimo. A tal riguardo l’Organismo di Vigilanza è tenuto all’obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni e segnalazioni che dovesse ricevere nel corso della sua attività. L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle informazioni e segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza ed anonimato circa l’identità: sono fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Selecta, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. EU Nr. 679/2016 e del Codice Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tratterà i dati personali acquisiti mediante i flussi informativi per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal Decreto 231/01 e dal Modello Organizzativo. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che mediante l’utilizzo di strumenti elettronici. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Reg. EU Nr. 679/2016 e del Codice Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. rivolgendosi al Titolare/Responsabile del trattamento.
Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente e tutti i soggetti terzi devono obbligatoriamente trasmettere all’OdV le informative concernenti:
- i provvedimenti e/o le notizie degli organi di Polizia Giudiziaria e/o dell’Autorità Giudiziaria, ovvero di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto suscettibili di coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni della Società medesima;
- le richieste di assistenza legale effettuate da parte di dipendenti della Società, dirigenti e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal Decreto;
- tutte le informazioni – anche quelle provenienti da parte dei responsabili di funzioni aziendali diverse da quelle direttamente interessate dallo svolgimento di Attività a rischio reato, nell’esercizio dei loro compiti di controllo – dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
- tutte le informazioni concernenti l’applicazione del Modello, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, unitamente alle relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le decisioni relative all’esecuzione di opere di ristrutturazione, di bonifica, di manutenzione degli immobili di proprietà o in gestione alla Società, nei limiti in cui dette operazioni comportino dei contatti con la Pubblica Amministrazione.
L’OdV, qualora lo ritenga opportuno, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista di informative sopra indicata. Fermo quanto precede, l’Organismo di Vigilanza potrà stabilire ulteriori flussi informativi al fine di garantire un controllo più efficace sul funzionamento e l’osservanza del Modello.
Canale Whistleblowing,
La Società ha adottato una specifica procedura – consultabile al link https://selectaspa.it/whistleblowing/ – che costituisce l’implementazione, del sistema Whistleblowing. La predetta procedura è stata, da ultimo, rivista ed aggiornata alla luce delle previsioni del D.lgs. 24/2023 e delle relative Linee Guida pubblicate da ANAC il 14 luglio 2023.
Le segnalazioni devono essere effettuate, con testo libero ed in forma scritta, con uno dei seguenti canali alternativi:
- via posta elettronica al seguente indirizzo selectaspa@gmail.com;
- tramite posta al seguente indirizzo: SELECTA SPA – VIA DEL SAPERE N.1 45030 – OCCHIOBELLO (RO) – in busta chiusa e sigillata – alla cortese attenzione del Responsabile Segnalazioni;
- brevi manupresso l’apposito spazio aziendale messo a disposizione – in busta chiusa e sigillata e contrassegnata come “RISERVATA” – alla cortese attenzione del Responsabile Segnalazioni.
Tali canali di segnalazione interna, in forma scritta o orale, sono gestiti da soggetti specificatamente nominati, autorizzati al trattamento dei dati secondo la normativa in materia di privacy e dotati di requisiti di competenza, formazione e indipendenza.
Al fine di consentire l’effettiva presa in carico della segnalazione, nonché di dare alla stessa diligente seguito, è necessario che la medesima sia fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e corredata da documentazione a supporto, ove disponibile.
La segnalazione è inammissibile nel caso di accertato contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero si tratti di segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.
Una volta ricevuta la Segnalazione, il Responsabile della Segnalazione rilascerà al segnalante, entro 7 giorni, un avviso di ricevimento della stessa.
In ogni caso il Responsabile della Segnalazione provvede altresì, entro tre mesi dalla data dell’avviso di cui sopra, a fornire al Segnalante un riscontro alla segnalazione, dando atto delle azioni intraprese al fine di dare diligente seguito alla stessa, nonché dell’eventuale adozione di misure di carattere disciplinare, ovvero dei motivi per cui non si è ritenuto di procedere.
Selecta garantisce e tutela i Segnalanti, sia in termini di riservatezza che di divieto assoluto di ogni tipo di ritorsione nei loro confronti.
Ogni condotta ritorsiva o discriminatoria commessa ai danni del segnalante ovvero degli altri soggetti specificamente individuati d D.lgs. 24/2023, o comunque volta a violare le misure di tutela previste, è sanzionata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo.
Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3, del D.lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano anche:
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo. Inoltre, l’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 c.p. e all’articolo 2105 c.c. (fatto salvo il caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.
Obblighi di segnalazione dell’OdV
L’Organismo di Vigilanza svolge un’attività di informativa, periodica o ad hoc, destinata al management competente ad adottare le conseguenti decisioni operative. Destinatari dell’informativa periodica sono gli organi amministrativo e di controllo; oggetto dell’informativa è il funzionamento complessivo del Modello, l’aggiornamento del medesimo, i fatti di rilievo emersi dall’attività di controllo.
Le relazioni periodiche vengono presentate con cadenza annuale e riguardano, in sintesi ed a titolo indicativo:
• il numero e data delle riunioni tenutesi nel periodo;
• una descrizione dell’attività svolta;
• le segnalazioni ricevute e le conseguenti indagini svolte;
• le criticità comunque rilevate;
• i rilievi da sottoporre all’organo gestionale, affinché questo metta in atto le azioni necessarie ad assicurare aggiornamento, effettività ed efficacia al Modello;
• la menzione, con le più opportune garanzie di riservatezza, delle sanzioni proposte dall’OdV e/o irrogate dalla società per violazioni del Modello;
• l’eventuale richiesta di mezzi finanziari liberamente utilizzabili (budget) ed il rendiconto dell’utilizzo che ne è stato fatto per il periodo precedente;
• la pianificazione, ancorché di massima, delle attività previste per il periodo successivo.
Agli scambi di informazioni possono seguire momenti di incontro a scopo sia informativo, sia programmatico.
L’OdV, inoltre, qualora ritenga che le condotte, i fatti, gli atti, gli eventi o le omissioni riscontrate possano anche solo astrattamente costituire una notizia di reato rilevante ai fini del Decreto, deve porre in atto flussi informativi ad hoc, indipendentemente dalla relazione periodica, in presenza di criticità rilevanti. In tal caso, il flusso informativo può dover essere diversificato a seconda del soggetto che ha commesso la violazione.
[1] Comma aggiunto dal comma 12 dell’art. 14, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 36 della stessa legge n. 183/2011.
Principi generali
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. e), e dell’art. 7, co. 4, lett. b), del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio o dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali potrà essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.
Il sistema disciplinare si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati, nonché la tempestività e la puntualità di applicazione delle sanzioni.
Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse. La determinazione della tipologia, così come dell’entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi gli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:
- l’intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia dimostrate dall’autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento all’effettiva possibilità di prevedere l’evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell’illecito;
- la posizione del Destinatario all’interno dell’organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- le eventuali circostanze aggravanti (quali le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione) o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell’illecito.
La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai dipendenti ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore. La Società assicura altresì che l’iter procedurale per la contestazione dell’illecito e per l’irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall’art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. “Statuto dei lavoratori”).
Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.
Destinatari del sistema disciplinare
I destinatari del presente sistema disciplinare, i quali corrispondono ai Destinatari del Modello stesso, hanno l’obbligo di uniformare la propria condotta ai principi e alle procedure definite nel Modello.
A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni i seguenti comportamenti:
- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi, delle regole e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente le procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’OdV dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- l’omessa segnalazione all’OdV delle violazioni rilevate.
Ogni eventuale violazione dei suddetti dettami rappresenta, se accertata:
- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell’art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.
Sanzioni nei confronti di personale dipendente in posizione non dirigenziale
Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell’infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non aventi qualifica dirigenziale in violazione delle norme contenute nel Modello, nei protocolli aziendali e nei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali hanno rilevanza disciplinare.
La violazione da parte del personale dipendente delle norme del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali può dar luogo.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In particolare, in applicazione dei principi di proporzionalità nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione, incorre nei provvedimenti di:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento con preavviso
il lavoratore che:
- non si attenga alle procedure previste dal Modello e dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, obbligo di flussi informativi all’OdV, obbligo di compilazione delle dichiarazioni periodiche prescritte al fine di monitorare l’effettività del Modello, obbligo di svolgere le verifiche prescritte, ecc.) e/o non osservi le procedure che, di volta in volta, verranno implementate dalla Società, a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni del Modello e che verranno opportunamente comunicate;
- adotti, nell’espletamento di attività a rischio reato (come definite nella Parte Speciale del Modello), un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti.
Il richiamo verbale e l’ammonizione scritta verranno applicate per le mancanze di minor rilievo mentre la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e il licenziamento con preavviso per quelle di maggior rilievo, il tutto secondo un principio di proporzionalità da valutarsi caso per caso.
Incorre, inoltre, nel provvedimento di licenziamento senza preavviso, ma con trattamento di fine rapporto il dipendente che:
- sia recidivo nelle mancanze indicate al precedente punto 1) e nei confronti del quale sia già stata applicata la relativa sanzione conservativa;
- non si attenga alle procedure prescritte dal Modello, dagli allegati allo stesso, nonché dai protocolli aziendali e dai loro aggiornamenti, adotti nell’espletamento di Attività a rischio reato una condotta non conforme alle prescrizioni contenute in tali documenti e il suo comportamento sia di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 7 della L. n. 300 del 1970, del CCNL e del Modello, l’OdV monitorerà l’applicazione e l’efficacia del sistema disciplinare qui descritto.
Sanzioni nei confronti di personale dipendente in posizione dirigenziale
Nei casi di:
- violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello e degli allegati allo stesso e dei protocolli aziendali e/o delle procedure che di volta in volta verranno implementate dalla Società a seguito di eventuali aggiornamenti e integrazioni e opportunamente comunicate
- adozione, nell’espletamento di attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni alle prescrizioni del Modello e degli allegati allo stesso, nonché dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti
le relative misure di natura disciplinare da adottare saranno valutate secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare, tenendo anche in considerazione il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società e, comunque, in conformità ai principi espressi dal CCNL.
Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione all’intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:
- ammonizione scritta;
- multa nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare;
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a un massimo di tre giornate;
- spostamento ad altra funzione che non comporti gestione di Attività a rischio reato, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione aziendale e nel rispetto dell’art. 2103 c.c.;
- licenziamento per giusta causa.
La misura in concreto della sanzione sarà determinata tenendo presente la natura ed intensità della violazione, l’eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l’attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall’interessato.
Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello.
Sanzioni nei confronti degli Amministratori
Nel caso di violazione del Modello, dei protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti, nonché nelle procedure e policy aziendali da parte di uno o più degli Amministratori, dovrà essere informato senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.
Le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:
- censura scritta a verbale;
- sospensione del compenso;
- revoca dall’incarico per giusta causa da parte dell’Assemblea.
Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della Società, delle norme di legge, del presente Modello.
Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato. Lo stesso avverrà per eventuali successive fasi processuali
Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori e Partner
Gli accordi con Consulenti, Collaboratori e Partner dovranno espressamente prevedere il rispetto del presente modello e conseguentemente le sanzioni in caso di violazione dello stesso.
In particolare, in caso di violazione da parte di Consulenti, Collaboratori e Partner delle disposizioni del Modello, il CdA, sentito se del caso l’Organismo di Vigilanza, valuterà se porre termine al rapporto contrattuale in essere e comminerà l’eventuale sanzione prevista dal contratto stesso in forza di specifiche clausole in esso contenute.
Tali clausole potranno prevedere, in particolare, facoltà di risolvere il contratto (e/o il pagamento di penali, fatto salvo in ogni caso il diritto di Selecta di pretendere il risarcimento dei danni subiti).
Formazione
La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile e obbligatorio per un’efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.
I programmi di formazione sono soggetti a vigilanza da parte dell’OdV, che ne sorveglia l’effettuazione e ne valuta l’adeguatezza. La Società è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all’applicazione del Modello.
I requisiti che un programma di formazione[2] deve rispettare sono i seguenti:
- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzionale al cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché alla capacità di apprendimento del personale e al grado di commitment del management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta;
- il relatore deve essere competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.
La formazione può essere classificata in generale o specifica. La formazione generale deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:
- dei precetti contenuti nel Decreto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- del Sistema Disciplinare;
- delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell’OdV;
- del sistema di reporting interno riguardante l’OdV.
La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze con riferimento al Modello, come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:
- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta, nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive.
Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.
In caso di modifiche e aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute, inoltre, in ultimo, saranno organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.
Comunicazione
In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena diffusione al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale, gli organi societari ed i collaboratori esterni e le controparti contrattuali siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.
La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida. In particolare, la comunicazione deve:
- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti, tempestiva, aggiornata e accessibile.
Il piano effettivo di comunicazione relativo al presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l’invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale o consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione).
Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente, oltre ai documenti di norma consegnati al neoassunto, il Modello e il Decreto, al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
A tutti i collaboratori esterni e alle controparti contrattuali (consulenti, fornitori, ecc.) deve essere fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto idonea informativa del Modello. Tale pubblicità potrà essere svolta con modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di Reato Presupposto del Decreto.
[2] Il programma di formazione verrà redatto in conformità ai requisiti previsti dalle Linee Guida Confindustria, aggiornate il 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014 e nel mese di giugno 2021.
La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori, e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società (i “Soggetti Terzi”).
A questo scopo, la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederanno a definire un’informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello (Parte Generale) presso i Soggetti Terzi, posto che anch’essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello della Società.
La Società, potrà, inoltre:
a) fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel Modello;
b) inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del Modello
c) anche da parte loro.
In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi che inducano la Società a violare le previsioni del Modello.
Informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei Soggetti terzi o Destinatari
Anche i Soggetti Terzi e/o i Destinatari sono tenuti ad informare immediatamente l’OdV, nel caso in cui ricevano, direttamente o indirettamente, o vengano a conoscenza di violazioni del Modello.
La segnalazione è effettuata mediante i canali indicati nella procedura whistleblowing consultabile al seguente link https://selectaspa.it/whistleblowing/.
La Società garantisce ai Soggetti Terzi la riservatezza e l’anonimato e che essi non subiranno alcuna conseguenza in ragione della loro eventuale attività di segnalazione e che, in nessun modo, questa potrà pregiudicare la continuazione del rapporto contrattuale in essere.
Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, 1° comma, lettera a), D. Lgs. n. 231/01), la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza e responsabilità del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione dell’OdV, è chiamato ad integrare il Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ritenute rilevanti. Tale attività sarà anche volta a garantire che non sia introdotto alcun provvedimento di modifica che possa contrastare o diminuire l’efficacia del Modello.
È, in particolare, attribuito all’OdV il compito di segnalare l’opportunità di modifiche o integrazioni al Modello inerenti, tra l’altro, la:
- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di sn odo nelle attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.